STATUTO CIAB ETS

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i. è costituita un'associazione denominata "CIAB - CLUB IMPRESE AMICHE DELLA BICICLETTA ETS”

L’acronimo ETS  potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2 - Sede Legale

L'associazione ha sede legale presso la sede di FIAB APS ( ora Onlus in via transitoria finchè non iscritta al Registro delle APS)  in Milano, via Borsieri, 4/E. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 - Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di prefigge  di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

 k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

 v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

L’Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

 Pertanto lo scopo prioritario dell'associazione è lo svolgimento di attività in favore delle politiche per la mobilità sostenibile volte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute pubblica.

L’associazione si ispira ai principi fondativi di FIAB Aps ( Onlus fino all’iscrizione al Registro delle Aps e al Runts) e di concerto con essa promuove l’uso della bicicletta, propone e concorre a realizzare misure per incentivare la mobilità ciclistica, in particolare le pratiche del bike to work, bike to school, dell’intermodalità e del cicloturismo nell’ottica di un maggiore sviluppo della mobilità sostenibile.

L’associazione persegue gli obiettivi di:

  • valorizzare l’ambiente urbano, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita anche nella fase dello spostamento casa-lavoro dei cittadini;
  • tutelare l’ambiente extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile per chi lo vive in bicicletta o con modalità di trasporto sostenibili, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza pubblica
  • ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
  • combattere il riscaldamento globale, diminuendo l’emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.

Articolo 4 - Attività

Le attività concrete che l’associazione intende svolgere in coerenza con l’art. 3 sono le seguenti:

  1. promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
  2. proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta in particolare incentivando le pratiche del bike to work e il cicloturismo;
  3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  4. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
  5. promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario e parcheggi di interscambio bici/mezzi pubblici;
  6. promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche rivolte in particolar modo ai dipendenti e ai clienti degli enti aderenti, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e come occasione di socializzazione tra le persone; 
  7. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  8. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione ed aggiornamento del personale, viaggi di studio, attività culturali negli ambienti di lavoro o per la cittadinanza;  
  9. attuare alcuni servizi od agevolazioni per gli aderenti ed i loro dipendenti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  10. ottenere per gli aderenti ed i loro dipendenti speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  11. favorire gli aderenti ed i loro dipendenti nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
  12. fornire servizi diversi, corsi di formazione ed aggiornamento e quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile degli aderenti;
  13. rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente e della mobilità sostenibile, in particolare sostenere FIAB Onlus e cooperare con essa per il raggiungimenti dei comuni obiettivi sociali;
  14. svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Articolo 5 - Adesioni ad altri enti ed attività accessorie

CIAB EtS potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 - Aderenti

Possono aderire a CIAB aziende,  professionisti, associazioni, cooperative, consorzi, operatori turistici e ogni altra tipologia di operatore economico, amministrativo e sociale che intendano sviluppare attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile rivolgendo le loro attività in questo senso ai propri dipendenti, ai loro clienti e alla cittadinanza.

Non possono aderire alla CIAB ETS organizzazioni o enti con finalità elettorali.

Articolo 7 - Domanda di adesione

Per aderire, in prima istanza, gli enti devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando di condividere le finalità della CIAB ETS e di volervi aderire osservando il presente statuto.

Alla domanda occorre allegare:

  1. la ragione sociale e una dichiarazione che indichi il numero di dipendenti e il campo di attività in cui opera;
  2. documentazione relativa all'attività svolta o che si intende svolgere nell’ambito delle politiche per la promozione dell’uso della bicicletta e della mobilità sostenibile;
  3. dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, ci si impegna a versare annualmente la quota di adesione.

Il Consiglio direttivo esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all’accoglimento della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione va comunicata all’associato aderente e trascritta sul libro degli associati.

L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico entro 60 giorni dalla delibera di rigetto. Contro questa decisione si può presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea Ordinaria che decide definitivamente alla successiva convocazione utile , se non convocata appositamente.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei membri

Tutti gli aderenti hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dalla CIAB ETS ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. 

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione e sarà fissata dal consiglio direttivo.

La quota di adesione sarà proporzionale al numero dei dipendenti o soci lavoratori dell’azienda, cooperativa o associazione aderente. 

Gli aderenti ed i loro dipendenti o soci lavoratori che desiderano svolgere attività di volontariato per la CIAB ETS devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni della CIAB ETS.

Le prestazioni fornite a CIAB ETS dagli aderenti e dai loro dipendenti o soci lavoratori sono normalmente a titolo gratuito. In caso di necessità CIAB ETS può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nei limiti e secondo quanto previsto dagli articoli 16 – 17- 18 del decreto leg.vo n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione di un aderente

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Lo status di associato ha quindi carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di aderente cessa per:

  1. cessazione dell’attività dell’aderente;
  2. mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti dal regolamento di cui al punto g) dell'articolo 11, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. esclusione per gravi motivi  indicati dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea Ordinaria nel termine di 20 giorni dalla delibera di esclusione.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 -  Organi di CIAB

Sono organi di CIAB:

  1. l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. L’organo di controllo, se nominato per obbligo di legge;
  5. L’organo di revisione legale, se nominato per obbligo di legge.

Articolo 11 -  Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano di CIAB ETS

L'Assemblea Ordinaria:

  1. determina gli indirizzi generali dell'azione di CIAB ETS per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per tutte le associazioni aderenti;
  2. approva o censura l'operato del Consiglio Direttivo uscente;
  3. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale , se redatto per obblighi di legge;
  4. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione di CIAB ETS;
  6. approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del funzionamento interno di CIAB ETS , tra i quali: le modalità di iscrizione, la sede operativa, le adesioni ad altri organismi;
  7. su tutto quanto non previsto nell’elencazione che precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.

L’assemblea straordinaria è convocata per eventuali modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’associazione.

Articolo 12 - Partecipazione e voto in Assemblea

Tutti gli aderenti partecipano all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. Ogni aderente ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota associativa versata, iscritto da almeno un mese al libro degli associati.

E' esclusa la partecipazione al voto per delega.

Qualora fosse tecnicamente possibile tale modalità, un aderente può partecipare all’Assemblea anche per via telematica, esercitando il proprio diritto di voto contestualmente agli altri presenti. Qualora non siano disponibili modalità di esercizio di voto mediante software apposito, la votazione a scrutinio segreto avviene tramite e-mail o messaggio telefonico indirizzato agli scrutatori, i quali hanno obbligo di riservatezza, ed il voto sommato a quello degli aderenti fisicamente presenti. L’aderente che desidera partecipare tramite via telematica deve darne comunicazione almeno 4 gg. prima dell’Assemblea.

Articolo 13 - Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all’anno entro il mese di aprile  (4 mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale) per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio sociale e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aderenti.

Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta a tutti gli aderenti.

Articolo 14 - Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 21 e 22.

L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente, diverso dal Presidente della CIAB ETS , ed un Segretario.

Articolo 15 - Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale ed ogni aderente può consultarlo.

Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato per circolare a tutti gli aderenti.

I soci hanno altresì il diritto alla consultazione di tutti i libri sociali, con richiesta scritta alla segreteria o al Presidente dell’associazione che  dovrà metterli a disposizione entro 30 giorni alla presenza di un membro del consiglio direttivo.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo ed incarichi operativi

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti con minimo di TRE e un massimo di sette di cui una parte nominati da FIAB APS ( GIA’ ONLUS, ai  sensi dell’art. 26 comma 5 del decreto leg.vo n.117/2017) purchè questi non rappresentino la maggioranza degli amministratori. L’assemblea provvede ad eleggere gli altri componenti il direttivo.

L’Assemblea Ordinaria, ogni due anni, ne delibera il numero dei componenti e  procede all’elezione.

Per i componenti il consiglio direttivo si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica due anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti o, in mancanza di questi ultimi, verranno eletti alla prima assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari.

Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti per la disciplina dell’attività di CIAB da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità e le quote di adesione annue per gli aderenti. 

Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo presenta una relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo  all’Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno Presidente, Vice Presidente, Segretario, tesoriere.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure rappresentanti di organismi aderenti.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite salvo diversa delibera dell’assemblea, ad eccezione delle cariche relative agli organi di controllo.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge[1], l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21 – risorse economiche e Patrimonio di CIAB ets

CIAB ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote di adesione e contributi associativi degli organismi aderenti;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività di interesse generale e/o diverse purchè accessorie e strumentali;
  • entrate derivanti da progetti svolti per conto di terzi o di propri aderenti;
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
  • Raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i – punto 1 e 2.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate  – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

Articolo 22 - Esercizio finanziario e bilancio – divieto di distribuzione degli utili

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio  al 31.12 di ogni anno.   Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare tra le altre voci di entrata  i beni, i contributi o i lasciti ricevuti

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 23 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

 

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, s.m.i., l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, s.m.i., l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 24 – LIBRI SOCIALI

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

-      libro degli associati, tenuto a cura del consigliere con funzioni di segretario;

-      registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-      libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

-      libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-      il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-      il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti    a cura dell’organo cui si riferiscono.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 25 - Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti degli aderenti presenti.

Articolo 26 - Scioglimento di CIAB

Lo scioglimento di CIAB è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a FIAB APS (GIA’ ONLUS, ai  sensi dell’art. 26 comma 5 del decreto leg.vo n.117/2017), o altro ente indicato dall’assemblea secondo le disposizioni ART 9 DECRETO LEG.VO 117/2017

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  e s.m.i. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.