STATUTO CIAB ETS
TITOLO I -
DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 1 - Denominazione
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e
del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i. è costituita un'associazione denominata
"CIAB - CLUB IMPRESE AMICHE DELLA BICICLETTA ETS”
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in
via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto
l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 2 - Sede Legale
L'associazione ha sede legale presso la sede di FIAB
APS ( ora Onlus in via transitoria finchè non iscritta al Registro delle APS) in Milano, via Borsieri, 4/E. Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3 - Finalità,
principi ispiratori e inquadramento giuridico
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di prefigge di svolgere in
via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del decreto
leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del
medesimo decreto:
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'
le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia
e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi ;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente
articolo;
k)
organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
v) promozione
della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di
acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
L’Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le
previsioni dell’art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e
strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti
definiti dei decreti legge inerenti.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del
Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a
terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Pertanto lo scopo prioritario dell'associazione è lo
svolgimento di attività in favore delle politiche per la mobilità sostenibile
volte alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute
pubblica.
L’associazione si ispira ai principi fondativi di FIAB
Aps ( Onlus fino all’iscrizione al Registro delle Aps e al Runts) e di concerto
con essa promuove l’uso della bicicletta, propone e concorre a realizzare
misure per incentivare la mobilità ciclistica, in particolare le pratiche del
bike to work, bike to school, dell’intermodalità e del cicloturismo nell’ottica
di un maggiore sviluppo della mobilità sostenibile.
L’associazione persegue gli obiettivi di:
- valorizzare l’ambiente urbano, rendendolo più
fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e
migliorando la qualità della vita anche nella fase dello spostamento
casa-lavoro dei cittadini;
- tutelare l’ambiente extraurbano e naturale,
rendendolo più fruibile per chi lo vive in bicicletta o con modalità di
trasporto sostenibili, con particolare riguardo alla salute e alla
sicurezza pubblica
- ridurre la congestione del traffico urbano e
quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
- combattere il riscaldamento globale, diminuendo
l’emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.
L'associazione si ispira a principi di solidarietà,
ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L’associazione si avvale prevalentemente delle
attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.
Articolo 4 - Attività
Le attività concrete che l’associazione intende
svolgere in coerenza con l’art. 3 sono le seguenti:
- promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta
quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
- proporre la realizzazione di strutture,
infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la
diffusione e l'uso della bicicletta in particolare incentivando le
pratiche del bike to work e il cicloturismo;
- proporre provvedimenti per la moderazione del
traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di
ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei
problemi legati alla mobilità; promuovere un'azione culturale ed elaborare
proposte concrete in tal senso;
- promuovere iniziative e proporre la realizzazione
di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito,
più vivibile e che favorisca le relazioni sociali;
- promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed
altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il
miglioramento del trasporto ferroviario e parcheggi di interscambio
bici/mezzi pubblici;
- promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo
libero, con modalità escursionistiche rivolte in particolar modo ai
dipendenti e ai clienti degli enti aderenti, per valorizzare gli aspetti
culturali, ambientali e storici del territorio e come occasione di
socializzazione tra le persone;
- elaborare, autonomamente o su incarico di enti
pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità,
progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per
realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di
formazione ed aggiornamento del personale, viaggi di studio, attività
culturali negli ambienti di lavoro o per la cittadinanza;
- attuare alcuni servizi od agevolazioni per gli
aderenti ed i loro dipendenti, in relazione all'uso abituale o
escursionistico della bicicletta;
- ottenere per gli aderenti ed i loro dipendenti
speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed
organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della
bicicletta;
- favorire gli aderenti ed i loro dipendenti
nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
- fornire servizi diversi, corsi di formazione ed
aggiornamento e quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla
organizzazione nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile
degli aderenti;
- rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3,
cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita
culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente e della mobilità
sostenibile, in particolare sostenere FIAB Onlus e cooperare con essa per
il raggiungimenti dei comuni obiettivi sociali;
- svolgere ogni altra attività volta a conseguire
gli scopi sociali.
Articolo 5 - Adesioni ad
altri enti ed attività accessorie
CIAB EtS potrà aderire ad organismi nazionali ed
internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli
scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o
esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
Articolo 6 - Aderenti
Possono aderire a CIAB aziende, professionisti, associazioni, cooperative,
consorzi, operatori turistici e ogni altra tipologia di operatore economico,
amministrativo e sociale che intendano sviluppare attività in favore della
bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile rivolgendo le
loro attività in questo senso ai propri dipendenti, ai loro clienti e alla
cittadinanza.
Non possono aderire alla CIAB ETS organizzazioni o
enti con finalità elettorali.
Articolo 7 - Domanda di
adesione
Per aderire, in prima istanza, gli enti devono
presentare domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando di condividere
le finalità della CIAB ETS e di volervi aderire osservando il presente statuto.
Alla domanda occorre allegare:
- la ragione sociale e una dichiarazione che
indichi il numero di dipendenti e il campo di attività in cui opera;
- documentazione relativa all'attività svolta o che
si intende svolgere nell’ambito delle politiche per la promozione dell’uso
della bicicletta e della mobilità sostenibile;
- dichiarazione che, successivamente
all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, ci si
impegna a versare annualmente la quota di adesione.
Il Consiglio direttivo esamina la documentazione
presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide
in merito all’accoglimento della domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e
le attività di interesse generale svolte.
La delibera di ammissione va comunicata all’associato
aderente e trascritta sul libro degli associati.
L'eventuale rifiuto di adesione deve essere
esplicitamente motivato e reso pubblico entro 60 giorni dalla delibera di
rigetto. Contro questa decisione si può presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea
Ordinaria che decide definitivamente alla successiva convocazione utile , se
non convocata appositamente.
L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con
il versamento della quota di adesione.
Articolo 8 - Diritti e doveri
dei membri
Tutti gli aderenti hanno gli stessi diritti, possono
partecipare alle iniziative promosse dalla CIAB ETS ed intervenire alle
assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per
la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme
del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota
di adesione e sarà fissata dal consiglio direttivo.
La quota di adesione sarà proporzionale al numero dei
dipendenti o soci lavoratori dell’azienda, cooperativa o associazione aderente.
Gli aderenti ed i loro dipendenti o soci lavoratori
che desiderano svolgere attività di volontariato per la CIAB ETS devono
eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati
adeguandosi ai regolamenti interni della CIAB ETS.
Le prestazioni fornite a CIAB ETS dagli aderenti e dai
loro dipendenti o soci lavoratori sono normalmente a titolo gratuito. In caso
di necessità CIAB ETS può avvalersi di personale dipendente o di prestatori di
opera retribuiti nei limiti e secondo quanto previsto dagli articoli 16 – 17-
18 del decreto leg.vo n. 117/2017 e s.m.i.
Articolo 9 - Recesso ed
esclusione di un aderente
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Lo status di associato ha quindi carattere permanente e può venire meno solo nei
casi previsti dall’art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di
diritti o a termine.
La qualità di aderente cessa per:
- cessazione dell’attività dell’aderente;
- mancato pagamento della quota di adesione annua
entro i termini previsti dal regolamento di cui al punto g) dell'articolo
11, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente
manifestata;
- esclusione per gravi motivi indicati dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti esclusi possono opporsi al provvedimento
del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea Ordinaria nel
termine di 20 giorni dalla delibera di esclusione.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto
immediato.
I diritti di
partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di
appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 10 - Organi di
CIAB
Sono organi di CIAB:
- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L’organo di controllo, se nominato per obbligo di
legge;
- L’organo di revisione legale, se nominato per
obbligo di legge.
Articolo 11 - Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano di CIAB ETS
L'Assemblea Ordinaria:
- determina gli indirizzi generali dell'azione di
CIAB ETS per l'anno successivo e approva le iniziative vincolanti per
tutte le associazioni aderenti;
- approva o censura l'operato del Consiglio
Direttivo uscente;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio
sociale , se redatto per obblighi di legge;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla
gestione di CIAB ETS;
- approva e modifica il regolamento inerente ai
diversi aspetti del funzionamento interno di CIAB ETS , tra i quali: le
modalità di iscrizione, la sede operativa, le adesioni ad altri organismi;
- su tutto quanto non previsto nell’elencazione che
precede e posto alla sua deliberazione dagli organi competenti.
L’assemblea straordinaria è convocata per eventuali
modifiche dello Statuto e per l’eventuale scioglimento e liquidazione
dell’associazione.
Articolo 12 - Partecipazione
e voto in Assemblea
Tutti gli aderenti partecipano all'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria. Ogni aderente ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla
quota associativa versata, iscritto da almeno un mese al libro degli associati.
E' esclusa la partecipazione al voto per delega.
Qualora fosse tecnicamente possibile tale modalità, un
aderente può partecipare all’Assemblea anche per via telematica, esercitando il
proprio diritto di voto contestualmente agli altri presenti. Qualora non siano
disponibili modalità di esercizio di voto mediante software apposito, la
votazione a scrutinio segreto avviene tramite e-mail o messaggio telefonico
indirizzato agli scrutatori, i quali hanno obbligo di riservatezza, ed il voto
sommato a quello degli aderenti fisicamente presenti. L’aderente che desidera
partecipare tramite via telematica deve darne comunicazione almeno 4 gg. prima
dell’Assemblea.
Articolo 13 - Convocazione e
forme di pubblicità delle Assemblee
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo una volta all’anno entro il mese di aprile (4 mesi dopo la chiusura dell’esercizio
sociale) per l’approvazione del bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio
sociale e ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un quinto degli aderenti.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di
almeno 30 giorni mediante comunicazione scritta a tutti gli aderenti.
Articolo 14 - Regolarità di
costituzione e svolgimento delle Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, salvo
quanto diversamente previsto agli articoli 21 e 22.
L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio
Presidente, diverso dal Presidente della CIAB ETS , ed un Segretario.
Articolo 15 - Pubblicità
delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un
verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e
raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le
deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta
sempre depositato presso la sede sociale ed ogni aderente può consultarlo.
Una copia di tale verbale, con i relativi allegati,
deve essere inviato per circolare a tutti gli aderenti.
I soci hanno altresì il diritto alla consultazione di
tutti i libri sociali, con richiesta scritta alla segreteria o al Presidente
dell’associazione che dovrà metterli a
disposizione entro 30 giorni alla presenza di un membro del consiglio
direttivo.
Articolo 16 - Consiglio
Direttivo ed incarichi operativi
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari
di componenti con minimo di TRE e un massimo di sette di cui una parte nominati
da FIAB APS ( GIA’ ONLUS, ai sensi
dell’art. 26 comma 5 del decreto leg.vo n.117/2017) purchè questi non
rappresentino la maggioranza degli amministratori. L’assemblea provvede ad
eleggere gli altri componenti il direttivo.
L’Assemblea Ordinaria, ogni due anni, ne delibera il
numero dei componenti e procede all’elezione.
Per i componenti il consiglio direttivo si applica
l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica
due anni e, in caso di recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che
nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente
inferiore a quello degli eletti o, in mancanza di questi ultimi, verranno
eletti alla prima assemblea.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno
due volte l’anno ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della
metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di
parità vale il voto del Presidente. Le riunioni possono svolgersi anche in via
telematica.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito
dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative
da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali
e per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari.
Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti per la
disciplina dell’attività di CIAB da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo determina le modalità e le
quote di adesione annue per gli aderenti.
Il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea ordinaria e
straordinaria. Il Consiglio Direttivo presenta una relazione sull’attività
svolta ed il bilancio consuntivo all’Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno
Presidente, Vice Presidente, Segretario, tesoriere.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia
della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione
nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle
informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali
di essi è attribuita la rappresentanza
dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di
rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 17 - Il Presidente
Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha la
rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo.
In caso di assenza temporanea, di dimissioni o
sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il
vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o
fino alla successiva nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e
particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo
oppure rappresentanti di organismi aderenti.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni
atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva
ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 - Elettività
delle cariche sociali
Le cariche degli organi dell'associazione sono
elettive e gratuite salvo diversa delibera dell’assemblea, ad eccezione delle
cariche relative agli organi di controllo.
ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla
Legge.
I componenti dell’Organo
di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice
civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
ART. 20 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo
contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge[1],
l’associazione deve nominare un
Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 21 – risorse
economiche e Patrimonio di CIAB ets
CIAB ETS trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote di adesione e contributi associativi degli
organismi aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o
istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea,
dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse
generale e/o diverse purchè accessorie e strumentali;
- entrate derivanti da progetti svolti per conto di
terzi o di propri aderenti;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o
immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- Raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del decreto
leg.vo n. 117/2017 s.m.i – punto 1 e 2.
Il patrimonio
dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
entrate comunque denominate – è
utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .
Articolo 22 -
Esercizio finanziario e bilancio – divieto di distribuzione degli utili
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31.12 di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.
Dal bilancio consuntivo devono risultare tra le altre
voci di entrata i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
ART. 23 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superano 100 mila euro annui, s.m.i., l’associazione deve pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli
associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superano 1 mln di euro annui, s.m.i., l’associazione deve redigere,
depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare
nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 24 – LIBRI SOCIALI
L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
-
libro degli associati, tenuto
a cura del consigliere con funzioni di segretario;
-
registro dei volontari, che svolgono la loro
attività in modo non occasionale;
-
libro delle adunanze
e delle deliberazioni dell’Assemblea,
in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
-
libro delle adunanze
e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello
stesso organo;
-
il libro delle
adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti
a cura dell’organo cui si riferiscono.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 25 - Revisione dello
Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno
essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente
costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti in prima
convocazione o qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Le delibere di modifica devono essere approvate da una
maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti degli aderenti
presenti.
Articolo 26 - Scioglimento di
CIAB
Lo scioglimento di CIAB è deliberato dall'assemblea
straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello
scioglimento almeno tre quarti degli aderenti.
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale
del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e
salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a FIAB APS (GIA’ ONLUS, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del decreto leg.vo
n.117/2017), o altro ente indicato dall’assemblea secondo le disposizioni ART 9
DECRETO LEG.VO 117/2017
L’Assemblea provvede
alla nomina di uno o più liquidatori
preferibilmente scelti tra i propri associati.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27 - RINVIO
Per quanto non è
espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del
terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.